|
L'integrazione alimentare
INTEGRAZIONE ALIMENTARE: IL QUADRO NORMATIVO ITALIANO E COMUNITARIO La direttiva europea 2002/46/CE e il suo recepimento in Italia
Secondo la direttiva, per integratori alimentari si intendono "prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali vitamine e minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti". Sono presentati in forma di tavolette, capsule, compresse, bustine di polveri, fiale di liquidi, flaconcini e flaconi a contagocce ed altre forme similari di liquidi e polveri per fornire un apporto predefinito di nutrienti e/o sostanze ad effetto fisiologico.
In secondo luogo il ruolo fisiologico degli integratori (inteso come un effetto “salutistico” volto a contribuire specificamente al benessere dell’organismo su base non nutrizionale, senza obiettivi di cura) e l’allargamento del quadro dei componenti dalle vitamine/minerali ad una più vasta gamma che comprende anche determinati derivati vegetali. Non a caso infatti la direttiva include il seguente punto: “esiste un’ampia gamma di sostanze nutritive e di altri elementi che possono far parte della composizione degli integratori alimentari, ed in particolare, ma non in via esclusiva vitamine, minerali, aminoacidi, acidi grassi, fibre ed estratti di origine vegetale”.
Tali punti sono molto importanti perché rappresentano un elemento informativo essenziale per orientare nelle scelte e favorire corretti comportamenti da parte dei consumatori in funzione delle specifiche esigenze individuali. Per risultare utile in tal senso deve necessariamente riguardare lo specifico effetto coadiuvante che il prodotto è in grado di svolgere: La Direttiva rappresenta solo un primo passo nel processo di armonizzazione normativo in quanto si limita a considerare vitamine e minerali, mentre per le altre sostanze si attende la definizione di regole specifiche; contiene infatti l’elenco delle vitamine e dei minerali consentiti, con le relative fonti.
Gli
integratori alimentari devono essere notificati al Ministero della Salute al momento dell’immissione sul
mercato nei canali autorizzati (farmacie, erboristerie, DO e
GDO):
tale procedura rappresenta un valido sistema per accertare
l'idoneità della composizione e delle indicazioni in etichetta, comprese le
eventuali avvertenze.
La
procedura di notifica ha da sempre rappresentato un valido sistema per
accertare l’idoneità della composizione e delle indicazioni degli integratori.
Pur comportando il solo onere della trasmissione dell’etichetta del prodotto al
momento dell’immissione sul mercato, non esonera le imprese interessate dal
tenere a disposizione tutta la documentazione necessaria a supportare le
proprietà di un dato prodotto. Gli
integratori che hanno concluso favorevolmente la procedura di notifica sono
reperibili in un apposito Registro sul portale del Ministero della Salute. Etichettatura degli integratori alimentari Poiché
stiamo parlando di integratori e non di farmaci le indicazioni obbligatorie
devono comparire ben chiare in etichetta. Tutti
questi prodotti, prima dell’immissione in commercio, sono comunque notificati
al Ministero, che è in grado di monitorare le varie situazioni, incluso ciò che
le aziende scrivono in etichetta; se tutto è regolare, le aziende hanno da
parte delle autorità una sorta di “silenzio-assenso”, in caso contrario il
Ministero segnala all’azienda le variazioni che possono essere attuate (se non
riguardano la sicurezza) in tempi compatibili. Se da parte dei produttori
emergono dei punti in contrapposizione, o perché non in accordo, o perché le
aziende dispongono di altri dati da presentare, si apre il dialogo con il Ministero.
Gli
elenchi delle piante ammesse o non ammesse per l’utilizzo negli integratori
alimentari sono reperibili sul portale del Ministero della Salute. Pubblicità
degli integratori alimentari: norme e vincoli Quindi
per quanto riguarda pubblicità e corretta informazione bisogna rifarsi
alle Linee guida del Ministero della Salute del 2009 che si riferiscono, in
modo specifico, a quella parte di integratori erroneamente definiti
"dimagranti", anziché coadiuvanti delle diete ipocaloriche per il
controllo del peso. Esiste
poi nel Codice di Autodisciplina Pubblicitaria uno specifico regolamento
per la pubblicità degli integratori alimentari proposti per il controllo o la
riduzione del peso che regolamenta la pubblicità di questi prodotti. Regolamento
CE 1924/2006: quadro normativo e campo di applicazione La
comunicazione sulle qualità nutrizionali e salutistiche dei prodotti alimentari
sta assumendo un’importanza sempre maggiore nello scenario attuale perché da
una parte rappresenta per il consumatore d’oggi, più esigente ed attento, uno
strumento irrinunciabile che gli permette di conoscere e scegliere in modo
consapevole gli alimenti che acquisterà; dall’altra parte consente al
produttore di valorizzare correttamente ed efficacemente i suoi prodotti in un
mercato sempre più affollato e competitivo. Il Regolamento europeo CE
1924/2006 sui claim nutrizionali e salutistici degli alimenti, di cui fanno
parte gli integratori alimentari, armonizza le diverse normative dei paesi
europei concernenti le indicazioni nutrizionali e sulla salute che possono
essere presenti in tutte le forme di comunicazione commerciale destinate a
promuovere un prodotto. Perché
un Regolamento Europeo sui Claims Nella Comunità Europea il
numero sempre crescente di alimenti e integratori in vendita che fanno
riferimento, in etichetta o in pubblicità, a indicazioni nutrizionali e sulla
salute, è in costante crescita; si è quindi ritenuto necessario adottare norme
comunitarie per l’utilizzo di tali indicazioni. L’uso di criteri nazionali
potrebbe infatti creare confusione nel consumatore e ostacolare il commercio
intracomunitario. Secondo il Regolamento
1924/2006 i claims nutrizionali e salutistici devono essere scientificamente
provati; devono essere ben definiti e verificabili e non si potrà attribuire
agli alimenti, e quindi anche agli integratori alimentari, proprietà
salutistiche o benefiche generali. Il Regolamento considera anche l’importanza
della comunicazione non verbale poiché anche immagini, rappresentazioni
grafiche o simboliche e marchi devono essere considerati come possibili veicoli
di messaggi verso il consumatore. In sintesi, la normativa
europea si pone i seguenti obiettivi: I claims nutrizionali o sulla salute
potranno essere utilizzati solo se il prodotto (o la categoria di
appartenenza) sarà conforme a profili nutrizionali specifici. Tali
profili saranno fissati in base al contenuto di alcune sostanze nutritive (es.
zuccheri, grassi, acidi grassi saturi e sale/sodio) presenti nei vari
prodotti, tenendo in considerazione il ruolo e il contributo dell’alimento
nella dieta della popolazione in genere e della composizione nutrizionale
globale dell’alimento stesso. I
profili nutrizionali non riguardano la categoria degli integratori alimentari
perché si tratta di prodotti che non forniscono macronutienti in quantità
significative (es. zuccheri, grassi, acidi grassi saturi e sale/sodio). I claims nutrizionali o
sulla salute non devono comunque: Due
tipologie di claims Il
legislatore ha individuato due principali tipologie di indicazioni che possono
sottolineare le peculiarità del prodotto: Claims nutrizionali Sono indicazioni che affermano o
suggeriscono che un alimento abbia delle particolari proprietà nutrizionali
benefiche, legate all’energia che apporta o non apporta un certo
elemento e/o alle sostanze nutritive o di altro tipo che esso può o meno
contenere. La normativa comunitaria indica come
il claim deve essere formulato e le caratteristiche che deve possedere per
adottare tale indicazione: a questo proposito si veda l’Allegato alla normativa
“Indicazioni nutrizionali e relative condizioni di applicazione” che
presenta l’elenco delle indicazioni nutrizionali consentite. Claims sulla salute Sono indicazioni che
affermano o suggeriscono l’esistenza di un rapporto tra una categoria di
alimenti, di un alimento o di un suo componente, e la salute; in
particolare, tali indicazioni affermano che, consumando un determinato alimento
– o grazie a un suo componente – si possono ottenere benefici per la salute. I claims sulla salute
possono a loro volta essere classificati in due categorie: L’iter
per l’approvazione dei claims Claims sulla salute “funzionali”
(art.13) Gli Stati membri hanno comunicato
alla Commissione europea entro il 31 gennaio 2008 gli elenchi dei claims
utilizzati sul proprio territorio e ritenuti ammissibili, corredati dalle
relative condizioni d’uso e dai riferimenti al fondamento scientifico. Concluse le valutazioni dei claims da
parte dell’EFSA, verrà pubblicato l’elenco comunitario delle indicazioni
ammesse. Nel caso di indicazioni sulla salute
non incluse nell’elenco comunitario, perché basate su studi scientifici
recenti e/o perché basati su dati riservati per i quali le aziende richiedono
protezione, le aziende possono presentare domanda all’autorità competente dello
Stato membro, cui farà seguito una valutazione da parte dell’EFSA e la
decisione della Commissione. Claims sulla salute relativi alla riduzione del rischio
di malattie e sulla salute e lo sviluppo dei bambini (art. 14) Per
questa tipologia di claims è prevista la presentazione di una domanda di
autorizzazione alla Commissione europea, tramite l’Autorità nazionale, ed il
coinvolgimento di EFSA che valuta la documentazione scientifica a supporto. Sulla
base dell’opinione espressa da EFSA, la Commissione europea e gli stati membri
autorizzano o non autorizzano il claim, pubblicando la decisione sulla Gazzetta
Ufficiale Europea. L’Autorità
europea ha iniziato nel 2009 la valutazione della giustificazione scientifica
dei claims sulla salute da art. 13 e ha già pubblicato diverse opinioni su
claims da art. 13.5 (claims funzionali basati su studi scientifici recenti e/o
basati su dati riservati per i quali le aziende richiedono protezione) e art.
14 sulla riduzione del rischio di malattie e sulla salute e sviluppo dei
bambini. Il
Regolamento Europeo sui Claims: luci e ombre AIIPA,
come tutta l’industria alimentare nazionale ed europea, ha da sempre condiviso
i principali obiettivi del Regolamento claims: garantire il consumatore,
fornendo informazioni chiare, veritiere e scientificamente fondate, favorire
una corretta alimentazione, promuovere l’innovazione orientata verso
il benessere dei consumatori, favorire una competizione corretta tra gli
operatori, favorire la libera circolazione degli alimenti in ambito
comunitario. Il
Regolamento però ha in seguito mostrato, nelle fasi applicative successive alla
sua pubblicazione, alcune problematicità principalmente legate alla costruzione
della lista dei claims consolidata e alla valutazione scientifica degli stessi. La
costruzione della lista dei claims sulla salute “funzionali” da art.13 in
particolare è un processo che si è mostrato particolarmente complesso per la
scarsa uniformità nei criteri richiesti e nella gestione da parte dei singoli
Stati membri, che rischia di compromettere un patrimonio di comunicazione
consolidato nel tempo - spesso condiviso con le Autorità nazionali - che ha
permesso al consumatore di accedere a informazioni utili nel compiere scelte
corrette e consapevoli. La
normativa inoltre, che si inserisce in situazioni di mercato spesso già consolidate
a livello nazionale, introduce cambiamenti e modifiche per il settore
produttivo che richiedono tempi di attuazione adeguati e quindi periodi
transitori compatibili con le esigenze produttive, sui quali non devono ulteriormente
gravare i ritardi applicativi che già caratterizzano l’iter delineato
dal Regolamento. Ma
non solo. Le valutazioni scientifiche alla base del processo di
valutazione dei claims sulla salute dovrebbero tenere conto del fatto che il
percorso della ricerca in campo nutrizionale è spesso lungo e complesso e
presenta delle precise specificità rispetto al modello farmacologico (ad
esempio complessità del modello alimentare di riferimento, difficoltà di
allestire studi in doppio cieco contro placebo, difficoltà ad identificare
dosaggi e posologie, difficoltà nella misurazione degli effetti su una
popolazione sana, ecc). La
scienza è un processo continuo,
dove un risultato fornisce la base per fare ulteriore ricerca, costruendo
gradualmente un’evidenza sempre più convincente. Quindi anche nella ricerca
scientifica vi sono diversi “gradi di evidenza”, i risultati che si possono
raccogliere nelle fasi intermedie di questo percorso non sono ancora definitivi
(ma non per questo sono da ritenersi infondati o falsi) e rappresentano essi
stessi uno stimolo al prosieguo della ricerca e all’investimento
nell’innovazione. L’industria
chiede quindi di bilanciare e riproporzionare i criteri di valutazione
scientifica e gli standard di protezione del consumatore trovando
un punto di incontro che preservi la capacità dell’industria di comunicare
e di investire in ricerca e sviluppo. |
|
