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Etichettatura e comunicazione per la tutela del consumatore
L’integratore alimentare, come tutti gli alimenti, viene prodotto secondo la normativa vigente in materia di igiene e sottoposto ai relativi controlli. Gli stabilimenti di produzione in Italia devono essere appositamente autorizzati dal Ministero della Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. La Direttiva 2002/46/CE (10 giugno 2002) del Parlamento e del Consiglio Europeo intesa a uniformare le legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (recepita dal Dlg 169 del 2004) stabilisce che per garantire ai consumatori un elevato livello di tutela e una maggior facilità di scelta, i prodotti commercializzati devono essere sicuri ed etichettati con chiarezza e precisione. Secondo la definizione adottata nel recepimento della direttiva europea, gli integratori sono “prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali vitamine e minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate” (Dlg 21 maggio 2004 n. 169 art. 2).

L’etichettatura in particolare deve essere chiara e trasparente:disposizioni sono previste nel decreto 169 e altre sono state aggiunte dal Ministero della Salute sotto forma di circolari. Sulle problematiche riconducibili alla possibilità di reazioni avverse, non contemplate nelle informazioni contenute nell’etichettatura, esistono indicazioni precise del Ministero che, per determinate tipologie di erbe, prevedono che chi le commercia riporti delle avvertenze specifiche.

Tutti questi prodotti, prima dell’immissione in commercio, sono comunque notificati al Ministero che è in grado di monitorare le varie situazioni, incluso ciò che le aziende scrivono in etichetta; se tutto è regolare, le aziende hanno da parte delle autorità una sorta di “silenzio-assenso” in caso contrario il Ministero segnala all’azienda le variazioni che devono essere attuate (se non riguardano la sicurezza) in tempi compatibili.

Un fondamentale importante passo avanti è stato fatto con il Regolamento europeo 1924/2006 sui claim nutrizionali e sulla salute degli alimenti, di cui fanno parte gli integratori alimentari. Il regolamento si applica a tutti i prodotti e stabilisce le condizioni d’uso delle indicazioni nutrizionali o sulla salute contenute nella comunicazione del prodotto, ovvero le espressioni utilizzate nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli stessi.

Obiettivo primario del Regolamento è garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, vietando di attribuire ai prodotti alimentari caratteristiche nutrizionali e sulla salute non scientificamente provate. Per questo i claims nutrizionali e sulla salute non possono:
  • Essere falsi, ambigui o fuorvianti
  • Dare adito a dubbi sulla chiarezza o sull’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti
  • Incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un alimento o di un integratore
  • Affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive
  • Fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore, sia mediante il testo scritto che rappresentazioni grafiche, figurative o simboliche.

    Secondo il Regolamento i claims nutrizionali e sulla salute dovranno essere scientificamente provati. I claims dovranno essere ben definiti e verificabili e non si potrà attribuire agli alimenti e quindi agli integratori, proprietà salutistiche o benefiche generiche. Il regolamento considera anche l’importanza della comunicazione non verbale poiché anche immagini, rappresentazioni grafiche o simboliche e marchi devono essere considerati come possibili veicoli di messaggi verso il consumatore.

    I claims possono essere di diverso tipo:
    1. Claims nutrizionali: legati all’entità della presenza o dell’assenza di particolari nutrienti nell’alimento.
    2. Claims sulla salute diversi da quelli sulla riduzione del rischio di malattie e sulla salute e lo sviluppo dei bambini: fanno riferimento al ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo sulla crescita, lo sviluppo e le funzioni dell’organismo; a funzioni psicologiche e comportamentali; al dimagramento, al controllo del peso o alla riduzione dello stimolo alla fame o un maggiore senso di sazietà o la riduzione dell’energia apportata dal regime alimentare.
    3. Claims sulla riduzione del rischio di malattie e sulla salute e lo sviluppo dei bambini: questa tipologia di claims è soggetta ad una procedura di autorizzazione preventiva.

    L’Istituto deputato alla valutazione scientifica dei claims è l’EFSA, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è la chiave di volta dell'Unione europea per quanto riguarda la valutazione dei rischi relativi alla sicurezza alimentare umana e animale e opera in stretta collaborazione con le autorità nazionali, e in aperta consultazione con le parti interessate, fornendo consulenza scientifica indipendente.

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